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Analisi di bilancio| Come trattare fiscalmente gli omaggi Natalizi |
| Domenica 18 Dicembre 2011 21:44 |
Dopo le modifiche intervenute ad opera della Finanziaria 2008, precisamente della L. 244/2007, oggi gli omaggi rientrano all'interno del concetto più ampio delle spese di rappresentanza di cui all'art. 108 DPR 917/1986 (TUIR).Generalità Ai fini Iva occorre considerare sia la possibilità di detrarre l'Iva a monte, cioè quella pagata sull'acquisto dell'omaggio, sia l'eventuale obbligo di pagare l'Iva a valle, cioè in occasione della consegna dell'omaggio. Gli omaggi sono contemplati nell' art. 2 c. 2 n. 4) del DPR 633/1972, dove si afferma che costituiscono cessioni imponibili Iva quelle gratuite di beni, eccezion fatta per quelle la cui produzione o commercio non rientra nell'attivita' dell'impresa, se di costo unitario non superiore a € 25,82, e ad eccezione di quelle per le quali all'atto dell'acquisto non si e' detratta l'Iva. Questa norma va letta insieme all'art. 19-bis1 c. 1 lett. h) secondo il quale non e' detraibile l'Iva pagata sulle spese definite di rappresentanza, eccezion fatta per quelle non superiori a € 25,82. Si può pertanto concludere che gli acquisti di beni e servizi qualificati come spese di rappresentanza non consentono il diritto alla detrazione dell'IVA, salvo quelli fino a € 25,82 . Gli acquisti di beni e servizi non qualificati come spese di rappresentanza sono soggetti alle regole generali secondo le quali l'IVA è ammessa in detrazione se detti acquisti sono inerenti, vale a dire se presentano un nesso con l'attività generatrice di operazioni imponibili. Riepilogando la normativa sugli omaggi di beni NON facenti parte dell'attività dell'impresa (es.: agende, panettoni, vini, spumanti, ecc.) possiamo concludere che sono soggetti ad un trattamento I.V.A. differenziato a seconda del loro valore unitario:
DDT : secondo la Circ. Min. 188/E/98, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente , la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa , costituiscono sempre spese di rappresentanza , indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. Ne consegue che all'atto della consegna dell'omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). E' tuttavia opportuna l'emissione di un ddt (con causale “omaggio”) o documento analogo (buono di consegna), allo scopo di identificare il destinatario e provare l'inerenza della spesa con l'attività aziendale. Attenzione alle ceste di Natale Fonte: Fiscoetasse |
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