Regime di trasparenza fiscale 2012
Martedì 10 Gennaio 2012 08:45

Tra le misure contro all’evasione contenute nel Decreto Legge 201/2011 cosiddetto “Salvaitalia” spiccano, all’art. 10, commi 1-8, le agevolazioni importanti per le imprese

che dal 1 gennaio 2013 dimostrano la trasparenza e la veridicità dei loro conti, grazie anche all’utilizzo della fatturazione elettronica. Vediamo di seguito i soggetti

interessati e quali condizioni e benefici sono previsti dal regime premiale.

Il regime interessa:

  • lavoratori autonomi
  • imprese individuali
  • società di persone (ex. art. 5 del TUIR).


Il regime è opzionale ossia va scelto liberamente dal contribuente al momento della prossima

dichiarazione dei redditi - UNICO 2012 e si applicherà dal 1.1.2013.

Le condizioni richieste sono:

  • l’invio telematico di tutte le fatture attive e passive e di altri acquisti e cessioni

non fatturati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate

  • l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente all’attività svolt

Le agevolazioni previste:

  • semplificazione degli adempimenti amministrativi

(es. eliminazione dell’obbligo di emissione scontrino /ricevuta fiscal)

  • predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcuni documenti

(liquidazioni periodiche IVA, 770 semplificato, CUD , versamenti delle ritenute)

  • anticipazione della compensazione o rimborso del credito IVA
  • abolizione del visto di conformità per le compensazioni IVA oltre i 15.000 euro
  • possibilità di accertamento da parte del Fisco solo entro 3 anni e non più quattro

dalla dichiarazione dei redditi interessata

  • esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi


A questi si aggiungono solo per le contabilità semplificate:

  • determinazione del reddito con principio di cassa
  • predisposizione della dichiarazione dei redditi direttamente dall’agenzia
  • esonero da scritture contabili, versamenti periodici e acconto IVA

 

E’ prevista la decadenza dal regime in caso di

  • mancato o ritardato invio dei dati richiesti (oltre 90 giorni)
  • mancato rispetto del limite di 1000 euro nell’uso del contante con una sanzione pecuniaria da 1500 a 4000 euro.


Le penalità sono collegate invece a ravvedimento operoso in caso di ritardo nell’invio della documentazione entro i 90 giorni, senza decadenza dal regime agevolato.

Si attendono specifici provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per chiarire meglio le modalità di attuazione, degli invii e la definizione completa delle semplificazioni previste.