|
Tra le misure contro all’evasione contenute nel Decreto Legge 201/2011 cosiddetto “Salvaitalia” spiccano, all’art. 10, commi 1-8, le agevolazioni importanti per le imprese
che dal 1 gennaio 2013 dimostrano la trasparenza e la veridicità dei loro conti, grazie anche all’utilizzo della fatturazione elettronica. Vediamo di seguito i soggetti
interessati e quali condizioni e benefici sono previsti dal regime premiale.
Il regime interessa:
- lavoratori autonomi
- imprese individuali
- società di persone (ex. art. 5 del TUIR).
Il regime è opzionale ossia va scelto liberamente dal contribuente al momento della prossima
dichiarazione dei redditi - UNICO 2012 e si applicherà dal 1.1.2013.
Le condizioni richieste sono:
- l’invio telematico di tutte le fatture attive e passive e di altri acquisti e cessioni
non fatturati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate
- l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente all’attività svolt
Le agevolazioni previste:
- semplificazione degli adempimenti amministrativi
(es. eliminazione dell’obbligo di emissione scontrino /ricevuta fiscal)
- predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcuni documenti
(liquidazioni periodiche IVA, 770 semplificato, CUD , versamenti delle ritenute)
- anticipazione della compensazione o rimborso del credito IVA
- abolizione del visto di conformità per le compensazioni IVA oltre i 15.000 euro
- possibilità di accertamento da parte del Fisco solo entro 3 anni e non più quattro
dalla dichiarazione dei redditi interessata
- esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi
A questi si aggiungono solo per le contabilità semplificate:
- determinazione del reddito con principio di cassa
- predisposizione della dichiarazione dei redditi direttamente dall’agenzia
- esonero da scritture contabili, versamenti periodici e acconto IVA
E’ prevista la decadenza dal regime in caso di
- mancato o ritardato invio dei dati richiesti (oltre 90 giorni)
- mancato rispetto del limite di 1000 euro nell’uso del contante con una sanzione pecuniaria da 1500 a 4000 euro.
Le penalità sono collegate invece a ravvedimento operoso in caso di ritardo nell’invio della documentazione entro i 90 giorni, senza decadenza dal regime agevolato. Si attendono specifici provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per chiarire meglio le modalità di attuazione, degli invii e la definizione completa delle semplificazioni previste.
|