IMU -Imposta municipale Unica
Giovedì 16 Febbraio 2012 22:35

L’IMU, Imposta Municipale Unica, è stata prevista inizialmente dal Decreto sul federalismo fiscale municipale (D. Lgs. n. 23/2011, artt. 8 e 9), con decorrenza dal 2014. L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare:

  • l’ICI;
  • l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati.

Ne consegue che, per gli immobili acquistati per essere locati, l’IMU è sostitutiva solo dell’ICI e, quindi, tali immobili saranno soggetti all’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali (salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione per la c.d. “cedolare secca”, ovvero per la tassazione del reddito da locazione con l’aliquota del 21% o 19% per le locazioni a canone concordato).

Il presupposto per l’applicazione dell’IMU (ovvero il possesso a vario titolo di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), i soggetti passivi, il metodo di calcolo della base imponibile ed i termini di versamento sono gli stessi dell’ICI. Sono, invece, stati modificati i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate per il calcolo dell’imposta.

L’introduzione dell’IMU in via sperimentale già dal 2012

Il Decreto salva – Italia, noto anche come Manovra Monti (D.L. n. 201/2011), all’art. 13, ha anticipato al 2012 l’ingresso dell’Imu e contemporaneamente ha ripristinato la tassazione dell’abitazione principale (non prevista dal Decreto sul federalismo municipale). L’applicazione dell’IMU è prevista in via sperimentale per tre anni, per poi entrare a regime dal 2015.

L’aliquota IMU è pari:

  • quella ordinaria: allo 0,76% (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%);
  • quella ridotta:
    • allo 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,2%);
    • allo 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale (il Comune può diminuirla fino allo 0,1%).

La base imponibile si calcola prendendo la rendita dell’immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicandola per un coefficiente fisso, a seconda del tipo di immobile.
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 €, più (per gli anni 2012 e 2013) un’ulteriore detrazione di 50 Euro per ogni figlio fino ai 26 anni d’età che abbia residenza e dimora nell’abitazione principale fino ad un massimo di 400 €.

Le ultime novità introdotte dal Decreto Liberalizzazioni

Sull’IMU è recentemente intervenuto anche il Decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24.01.2012), il quale, all’art. 56, ha introdotto un’ulteriore ipotesi di riduzione dell’aliquota IMU, prevedendo la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice. Tale riduzione opera:

  • fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato;
  • a condizione che il fabbricato non sia locato;
  • per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.

Fonte: fiscoetasse